Sanzioni
Laddove, a seguito dell’attività di controllo, vengano accertate violazioni normative l’Ufficio d’Ambito può comminare le sanzioni accessorie o amministrative previste dal D.lgs.152/2006.

Qualora vengano accertate eventuali violazioni vengono adottate le procedure previste dalla Legge 689/1981 e, laddove ricorra il caso, vengono emesse le sanzioni previste nella Parte Terza, Sezione II, Titolo V del D.lgs. 152/2006.
Le violazioni riguardanti gli scarichi da attività produttiva in pubblica fognatura sono:
- violazione degli artt. 101, co. 1, e 107, co. 1, del D.lgs. 152/2006 per lo scarico di reflui con valori superiori al limite di emissione;
- violazione degli artt. 107, co. 1 e 133, co. 3 del D.lgs. 152/2006 per il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti di settore, nonché delle prescrizioni e i contenuti tecnici del provvedimento autorizzativo;
e sono sanzionabili ai sensi dell’art. 133 commi 1, 3, 8 o 9 del D.lgs. 152/2006, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie variabili tra un minimo e un massimo. Infine, quando ricorre il caso, è prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 130; vale a dire l’emissione di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione allo scarico, in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate.