Controllo degli scarichi
Ai sensi di legge “L’autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli” – art.128, comma 1, D.lgs. 152/2006. I controlli vengono eseguiti in conformità a quanto riportato nell’allegato 5 alla parte III del suddetto D.lgs. 152/2006.
L’attività di controllo degli scarichi è stata ulteriormente definita dalla Regione Lombardia nel Regolamento Regionale n.6/2019.

L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova svolge l’attività di controllo degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, in attuazione dell’articolo 128, comma 1, del D.lgs. 152/2006 ed in conformità a quanto riportato nell’allegato 5 alla parte III del suddetto D.lgs. 152/2006.
Il Regolamento Regionale n.6/2019 disciplina ulteriormente l’attività di controllo, tramite l’Allegato F per quanto riguarda gli scarichi assimilati ai domestici, e l’Allegato G per quanto riguarda gli scarichi industriali.
I controlli da effettuare rientrano in un apposito Programma dei Controlli che ha validità triennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito.
Le ditte da sottoporre a controllo vengono individuate da apposita commissione nominata con Determinazione del Direttore.
L’attività di controllo è svolta dei funzionari dell’Ufficio d’Ambito, i quali assumono la qualifica di agenti accertatori, ed è finalizzata a:
- verifica del rispetto dei contenuti del provvedimento autorizzativo e della normativa sugli scarichi;
- accertamento relativo alle modalità di formazione, trattamento e scarico dei reflui produttivi;
- prelievo di un campione di acque reflue ai fini dell’esecuzione delle relative analisi di laboratorio.
Trattandosi di attività di vigilanza amministrativa e non penale, i controlli vengono effettuati senza preavviso e non risulta applicabile l’art. 15 della Legge 689/1981 trattandosi, per le acque, di analisi irripetibili e, pertanto, non è prevista né la revisione delle analisi né la consegna di un’aliquota del campione alla ditta. È prevista, tuttavia, l’applicazione delle garanzie difensive stabilite all’art. 223 disp. att. C.p.p.