Nulla Osta per Autorizzazioni Uniche

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 viene rilasciata alle Piccole e Medie Imprese di cui all’art.2 del D.M. 18/4/2005 e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) o altre Autorizzazioni Uniche in ambito ambientale. L’istanza deve essere presentata tramite il S.U.A.P. territorialmente competente, che opera come Autorità procedente, mentre l’Autorità competente al rilascio dell’A.U.A. è la Provincia.

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

È il provvedimento che autorizza l’esercizio delle installazioni elencate nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. Si applica alle attività IPPC, caratterizzate da un elevato potenziale di inquinamento, individuate nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. L’Autorità procedente e competente al rilascio, rinnovo e riesame dell’A.I.A. è la Provincia, salvo i casi di competenza statale o regionale.

Autorizzazione Unica (A.U.) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

Si applica alle Aziende che si occupano di recupero e smaltimento rifiuti in applicazione di quanto disposto all’art. 208 del D.lgs. 152/2006. L’istanza di A.U. deve essere presentata tramite PIATTAFORMA PROCEDIMENTI di Regione Lombardia. L’Autorità procedente e competente al rilascio del provvedimento di A.U. è la Provincia.

Autorizzazione Unica (A.U.) ai sensi del D.lgs. 387/2003 e del D.lgs. 190/2024

È il provvedimento amministrativo che consente la realizzazione, modifica ed esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse. Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, sostituisce tutti gli altri atti di assenso ed è rilasciata tramite un procedimento unico che coordina le amministrazioni competenti. Il D.lgs. 190/2024 ha semplificato ulteriormente le procedure. L’Autorità procedente è di norma il Comune.

Per tutte le suddette Autorizzazioni, l’Ufficio d’Ambito è tenuto a rilasciare apposito provvedimento di nulla osta relativamente agli scarichi in pubblica fognatura, per quanto di competenza. Al momento della presentazione dell’istanza, il soggetto proponente è tenuto a verificare che la documentazione sia stata regolarmente trasmessa anche all’Ufficio d’Ambito, al fine di consentire la corretta e tempestiva istruttoria. Resta altresì a carico del proponente il versamento degli oneri istruttori dovuti a favore dell’Ufficio d’Ambito, laddove previsti, con le modalità e gli importi indicati nel modulo allegato a questa sezione.