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AATO definizioni e introduzione

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Alcune definizioni

A.ATO = Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale, è costituita dai 70 Comuni Mantovani tra loro convenzionati;
ATO = Ambito Territoriale Ottimale, coincide con il territorio della Provincia di Mantova per la gestione del Servizio Idrico Integrato;
SII = Servizio Idrico Integrato, insieme delle infrastrutture idriche comprendenti impianti e reti di acquedotto, reti fognarie ed impianti di depurazione;
PA = Piano d'Ambito, documento di programmazione tecnico/gestionale/finanziaria del SII, si può considerare come un Piano Regolatore del servizio idrico del territorio mantovano.

Breve introduzione

Con la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli) il legislatore nazionale ha individuato nella riorganizzazione funzionale e gestionale del Servizio Idrico lo strumento per il raggiungimento di un maggior livello di efficacia ed efficienza del servizio stesso e la garanzia di una più rilevante tutela della risorsa acqua.

È possibile sintetizzare con due termini, coniati dalla stessa legge, il senso di una disciplina che ha introdotto un nuovo modo di intendere la gestione del servizio idrico:

  • Servizio Idrico Integrato (SII) cioè l'insieme delle infrastrutture che costituiscono gli acquedotti, le reti fognarie e gli impianti di depurazione;
  • Ambito Territoriale Ottimale (ATO) cioè il contesto all'interno del quale è obbligo procedere all'organizzazione del SII, ovvero la dimensione gestionale "ottimale", coincidente con il territorio provinciale, per assicurare una gestione caratterizzata da una sufficiente massa critica e da economie di scala.

L'ATO rappresenta, quindi, la nuova circoscrizione amministrativa di governo del servizio da parte degli Enti locali, chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato.

La legge Galli è stata resa inizialmente operativa, in Lombardia, con la Legge Regionale 21/98 e con l'approvazione della Convenzione tipo (D.G.R. n.7/4476 del 04/05/2001 e D.G.R. n. 6/48526 del 24/02/00), del Regolamento per il funzionamento della Conferenza (R.R. n.5 del16/07/01) e da una circolare di divulgazione degli orientamenti in ordine all'organizzazione del servizio idrico integrato (DDG n. 26 del 26/11/2001).

Successivamente la Legge Regionale 26/03"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", modifica la Legge Regionale 21/98.

Ai fini di rendere operativa la LR 26/03, la Regione Lombardia ha poi provveduto a pubblicare le seguenti direttive:

  • DGR n. 21121 del 23 dicembre 2004, pubblicata sul BURL 2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 3 del 18 gennaio 2005, approvazione degli schemi tipo regionali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
  • Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2005, pubblicato sul BURL 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 9 del 1 marzo 2005, ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, criteri di indirizzo per affidamento dell'AATO ad una pluralità di gestori.
  • DGR n. 293 del 8 luglio 2005, pubblicata sul BURL 2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 30 del 28 luglio 2005, modalità procedurali e tecniche per la tenuta e la pubblicità delle banche dati relative alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura, o di scarichi non recapitanti in rete fognaria e il relativo uso delle acque.